ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE DEL REATO EDILIZIO

Se il reato edilizio è prescritto, per Cassazione né confisca, né demolizione.

Nell’ipotesi di archiviazione per prescrizione di un reato edilizio il giudice non può disporre né la confisca né la demolizione del manufatto.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza del 27 ottobre 2016, n. 45428 (allegata alla presente) mediante la quale ha annullato l’ordinanza impugnata (del 17/02/2014 e la successiva ordinanza 26/11/2014 del Gip presso il Tribunale di Bari) senza rinvio ed eliminata la confisca e l’ordine di demolizione dell’area in sequestro.

La vicenda
La pronuncia traeva origine dal fatto, che con ordinanza del 17 febbraio 2014, il GIP presso il Tribunale di Bari disponeva l’archiviazione di un procedimento penale a carico di un cittadino, essendo il relativo reato di abuso edilizio estinto per prescrizione, disponendo la contestuale demolizione e confisca dei beni in sequestro. Con successiva ordinanza del 26 novembre 2014, ordinava il dissequestro, ai fini della riduzione in pristino.
Ricorreva per cassazione il l’imputato, lamentando, per un verso, l’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi [art. 606 lett. a) c.p.p.] e, per altro verso, la pretermissione del principio della presunzione d’innocenza.

La decisione
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 45428/2016 ha ritenuto che il primo motivo è fondato.
Giova rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 2015, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41 e 42 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale.
La Corte Costituzionale, nella sentenza in commento, ha in particolare osservato che «nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità. Quest’ultimo, anzi, è doveroso qualora si tratti di disporre una confisca urbanistica». Sul punto, il giudice delle leggi ha precisato che «Decidere se l’accertamento vi sia stato, oppure no, è questione di fatto, dalla cui risoluzione dipende la conformità della confisca rispetto alla CEDU (oltre che al diritto nazionale)».
Ed è appunto questo compito, che istituzionalmente le spetta in ultima istanza, che la Corte di Strasburgo ha assolto nel caso di specie, concludendo per la violazione del diritto, dato che era mancato un congruo accertamento di responsabilità.
Pertanto, conclude la Corte:
anche a fronte di una decisione definitiva, ma in mancanza di qualunque motivazione che consenta di capire se il provvedimento ablatorio sia stato disposto legittimamente oppure no, ossia in conformità ai canoni, già espressi dal diritto vivente sul tema della confiscabilità dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, anche quando non si pervenga alla condanna o alla irrogazione della pena, l’ordinanza dovrebbe essere annullata.

Nella specie, a maggior ragione, in presenza di un’archiviazione per prescrizione, il GIP non avrebbe potuto disporre né la confisca, non essendo un compito a lui spettante, né tantomeno la demolizione, stante la coeva declaratoria di prescrizione.

Si allega la Sentenza

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