BONUS AMIANTO

Bonus amianto 2017: requisiti cos’è come funziona domanda scadenza entro il 31 marzo

Per il Bonus amianto 2017, le domande possono essere presentate fino al 31 marzo 2017 per i lavori di bonifica amianto e smaltimento eternit effettuati entro il 31 dicembre 2016.

Bonus amianto 2017 cos’è e come funziona?
E’ una agevolazione prevista dal decreto del Ministero dell’Ambiente pubblicato il 17 ottobre 2016 in Gazzetta Ufficiale che consente a tutti i titolari di redditi d’impresa di ottenere un credito d’imposta al 50% sui costi dei lavori di bonifica amianto e smaltimento su beni e strutture nello Stato.

Tutti i titolari di reddito d’impresa a partire dal 17 novembre 2016 al 31 marzo 2017, possono presentare un’apposita domanda al Ministero dell’Ambiente, per ottenere un credito d’imposta al 50% per gli interventi di bonifica su immobili, coperture o altri manufatti riguardanti le strutture produttive, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

Quali sono le spese ammesse nel bonus amianto 2017?

Le spese ammesse al credito d’imposta pari al 50% sono:

a) Spese per la rimozione amianto – eternit;

b)  Spese per lo smaltimento dell’amianto.

Il bonus amianto 2017 è riconosciuto quindi per la rimozione e smaltimento di:

1) Lastre di amianto piane o ondulate;

2) Coperture in eternit;

3) Tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, a uso civile e industriale in amianto;

4) Sistemi di coibentazione industriale in amianto;

5) Coperture e manufatti di beni e strutture produttive.

Sono ammessi al credito d’imposta, con limitazioni, anche le spese di consulenza professionale effettuata per smaltire l’amianto. Tali perizie, fruiscono di uno sconto fino al 10% per un importo massimo di 10 mila euro totali.

Il limite massimo di spesa è di 400 mila euro complessivi mentre il limite minimo del singolo progetto è di 20.000.

Spese che non rientrano nel bonus amianto:

Non rientrano invece nel bonus amianto, ossia, non beneficiano dello sconto del 50% sotto forma di credito d’imposta, le spese sostenute per gli interventi successivi alla bonifica amianto, come ad esempio il successivo rifacimento delle coperture.

Tali spese però, possono a loro volta rientrare in altre detrazioni fiscali come:

Detrazione Ecobonus 2017 del 65% se si procede poi con l’isolamento della copertura su cui è stato rimosso l’amianto;
Detrazione del 50% ristrutturazioni o Conto Termico 2017 qualora si decidesse di installare dei pannelli fotovoltaici in copertura.
Bonus amianto 2017 requisiti:
In base al Dm 15 giugno 2016, i requisiti bonus amianto 2017, sono:

1) Possono accedere al bonus amianto e quindi al credito d’imposta al 50%, tutti i titolari di reddito d’impresa. Per cui il credito per la rimozione eternit e smaltimento amianto spetta a tutte le imprese a prescindere dal regime contabile e dalla natura giuridica;

2) Per fruire del bonus, i lavori di rimozione e smaltimento devono essere effettuati nel corso del 2016, dal 1° gennaio al 31 dicembre;

3) La domanda bonus amianto 2017 va presentata al Ministero dell’Ambiente a partire dal 17 novembre 2016 fino al 31 marzo 2017;

4) Una volta inviata la domanda, entro 90 giorni, il Ministero farà sapere all’impresa l’esito della richiesta, e se positiva, comunicherà l’importo spettante;

5) I lavori di rimozione eternit e smaltimento amianto, devono rientrare tra i lavori ammessi, individuati dal relativo decreto.

Come funziona il credito d’imposta al 50%?

Il bonus amianto spetta a tutte le imprese che nel corso del 2016 hanno effettuato lavori di rimozione amianto e smaltimento eternit e presentano l’apposita domanda al Ministero dell’Ambiente entro il 31 marzo 2017.

La nuova agevolazione introdotta dal Dm 15 giugno 2016 in vigore dal 17 ottobre, prevede che il credito d’imposta al 50% possa essere ripartito in massimo 3 quote annuali di pari importo, di cui la prima quota fruibile già dal 1° gennaio 2017 e non è rilevante ai fini Ires e Irap.

Per utilizzare il credito ottenuto per la rimozione impianto, l’impresa, deve indicare la quota a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017 e le altre 2, nelle successive dichiarazioni ma solo dopo la verifica dei requisiti da parte del Ministero dell’Ambiente e la conseguente accettazione della domanda.

Ottenuto il bonus amianto, il credito può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che le domande saranno accettate fino all’esaurimento del limite di spesa pari a 17 milioni.

Come fare domanda di bonus amianto 2017?

Le imprese che hanno sostenuto dei costi per la rimozione amianto e smaltimento ethernit tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016, per essere ammessi al credito d’imposta al 50%, devono inviare per via telematica, un’apposita domanda al Ministero dell’Ambiente indicando:

a)  Costo complessivo dei lavori;

b)  Ammontare delle singole spese e del credito d’imposta richiesto;

c)  Dichiarazione di non aver già goduto di altre agevolazioni per le stesse voci di spesa.

Documenti da allegare alla domanda bonus amianto 2017:

–  Piano di lavoro di ciascuna bonifica amianto presentato all’Asl competente;

–  Comunicazione fine lavori alla Asl con relativa documentazione attestante l’avvenuto smaltimento dell’amianto in discarica autorizzata e l’eventuale certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da Asl

–  Documenti fiscali attestanti le spese sostenute: fatture, quietanze, bonifici, ricevute, etc.

–  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per gli altri aiuti “de minimis”  qualora fruiti nei 2 anni precedenti a quello in corso.

Si fa presente che nel 1992 l’Italia con la Legge 27 marzo 1992, n°. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, ha sancito l’assoluto divieto di commercializzazione dell’amianto e dei suoi prodotti a partire dal 1994.

La pericolosità dell’amianto è direttamente correlata con la sua tendenza a liberare fibre nell’ambiente. Il riconoscimento delle malattie causate dall’amianto nelle liste delle malattie professionali asbesto correlate risale per l’asbestosi nel 1943, per il cancro al polmone, e per il mesotelioma, nel 1994, per le placche pleuriche soltanto nel 2008, e solo ultimamente sono state aggiunte le altre patologie (tumore della laringe e dell’ovaio). Queste patologie sono assistite dalla presunzione legale di origine, per cui il nesso causale si presume. L’Inail, se vuole negare il diritto del lavoratore assicurato, deve eccepire e poi dimostrare la loro esclusiva origine extraprofessionale. E’ sufficiente la presenza della noxa e patogena nell’ambiente lavorativo per attivare la presunzione legale di origine (Cass., Sez. Lav., n. 23653/16).

 

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