CERTIFICATO DI ABITABILITA’

L’immobile non è commerciabile se manca il certificato di abitabilità.

Lo ha sancito la seconda sezione civile della Cassazione (con la sentenza n. 2294/2017 allegata alla presente), esprimendosi in una vicenda che vedeva un acquirente chiamare in causa il venditore a causa del mancato rilascio del certificato di abitabilità dell’appartamento acquistato, data l’insussistenza delle condizioni necessarie per ottenerlo “in dipendenza della presenza di un fenomeno di umidità di ampie proporzioni”.

Ribadendo la linea dura nei confronti degli abusi edilizi, la Cassazione ha affermato che “in materia di vendita di immobile destinato ad abitazione, integra ipotesi di consegna di aliud pro alio il difetto assoluto della licenza di abitabilità ovvero l’insussistenza delle condizioni necessarie per ottenerla in dipendenza della presenza di insanabili violazioni della legge urbanistica”.

Non solo.

Il venditore di un immobile destinato ad abitazione “ha l’obbligo di consegnare all’acquirente il certificato di abitabilità, senza il quale l’immobile stesso è incommerciabile”.

La violazione di tale obbligo legittima, perciò, si legge nella sentenza “sia la domanda di risoluzione del contratto, sia quella di risarcimento del danno – sia ancora – l’eccezione di inadempimento” e non è sanata dalla mera circostanza che il venditore, al momento della stipula, “abbia già presentato una domanda di condono per sanare l’irregolarità amministrativa dell’immobile”.

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