LA GESTIONE TECNICA DEL SUPERBONUS: ABUSI EDILIZI E CILA ALLA LUCE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Il Decreto legge n.77/2021 recante la governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure (semplificazioni), ha apportato delle modifiche al Superbonus. Questo è stato esteso agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche ed alle strutture socio-sanitarie.

Tutti gli interventi del Superbonus, inoltre, sono classificabili come manutenzione straordinaria soggetta a CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).

Va rammentato che nel caso in cui la CILA non sia stata presentata prima dell’inizio dei lavori non si può parlare di abuso edilizio perché è sempre possibile presentare la cosiddetta CILA tardiva pagando una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

Il recente Decreto Legge – cosiddetto Decreto Semplificazioni – approvato dal Consiglio dei Ministri il 28/05/2021, come sappiamo ha modificato il comma 13-ter, art. 119 del D.L. 34/2020, eliminando – per tutti gli interventi previsti per il Superbonus 110%, tranne quelli che comportano anche demolizione e ricostruzione–l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Con l’entrata in vigore dal 1/6/2021 il Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, art 33 stabilisce che per procedere agli interventi che danno diritto alle detrazioni fiscali individuati, di cui al Decreto legge 34/2020, non è più necessario attestare preventivamente la regolarità edilizia degli immobili in cui si intendono attuare le richiamate opere edilizie.

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