LA NOMINA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Infortunio mortale, la nomina del coordinatore sicurezza salva il committente dalla condanna.

In tema di prevenzione degli infortuni, l’appaltatore che procede a subappaltare l’esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori. Egli continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica qualora eserciti una continua ingerenza e controlli la prosecuzione dei lavori. Questo orientamento giurisprudenziale è stato recentemente ribadito dalla quarta sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 40033/2016.
Nel caso di specie, la società committente dei lavori per la costruzione di una palazzina di civile abitazione li aveva appaltati ad una società la quale li aveva a sua volta subappaltati a due imprese – una per quanto riguarda le opere di muratura e l’altra, di cui era dipendente il lavoratore deceduto, per quanto riguarda le opere di intonacatura e verniciatura. Dunque, la società committente si era limitata a conferire l’incarico per la costruzione senza prendere parte ad essa; inoltre, aveva nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, funzioni conferite entrambe a un ingegnere divenuto quindi destinatario degli obblighi previsti dagli art. 4 e 5 d.lvo 494/1996, trasfusi negli art. 91 e 92 del d.lgs n. 81/2008. Sostiene la Cassazione – data la totale estraneità alla realizzazione dell’opera e considerata comunque la presenza di un tecnico che rappresentava la committenza, destinatario degli obblighi di protezione previsti a carico delle figure dei coordinatori responsabili della sicurezza, nessun addebito può essere mosso alla società committente.
Per quanto riguarda invece il sub committente/subappaltatore, esso è destinatario di specifici obblighi di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalla imprese subappaltatrici. Obblighi comprensivi anche di una valutazione circa l’adeguatezza del piano operativo di sicurezza adottato dalle stesse. E nel caso di specie è mancata una approfondita valutazione del POS di una delle imprese subappaltatrici, quella alle cui dipendenze era il lavoratore deceduto. Tale documento infatti, non conteneva alcuna previsione di misure di prevenzione dai rischi inerenti le lavorazioni — come appunto la intonacatura — da effettuarsi in prossimità delle aperture prospicienti le trombe degli ascensori ma soltanto delle generiche previsioni relative al rischio di caduta dall’alto, nonostante la prevedibilità di cadute nel vuoto in prossimità delle aree di sbarco dell’ascensore, non ancora posizionato, soprattutto in relazione alla specifica attività di intonacatura.

Si allega la sentenza.

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