NON DEROGABILITA’ DEL REGIME DELLE DISTANZE LEGALI

Il regime delle distanze delineato dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, essendo rivolto alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, è tassativo ed inderogabile, vincolando i Comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici. In conseguenza, ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo è illegittima e deve essere annullata o disapplicata in sede di impugnazione, stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata. Inoltre, il dovere di rispettare le distanze stabilite dal D.M. n. 1444/1968 sussiste indipendentemente dalla eventuale differenza di quote su cui si collochino le aperture fra le due pareti antistanti; ai fini dell’operatività della previsione, è addirittura sufficiente che sia “finestrata” anche una sola delle due pareti interessate.

Si allega copia della Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV- 4 agosto 2016, n. 3522.

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