NUOVE NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI

Si porta a conoscenza degli iscritti che il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha trasmesso il DM in oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2016.
Le nuove norme tecniche, contenute nell’Allegato 1 al DM in argomento, si possono applicare alle attività ricettive turistico-alberghiere di cui all’Allegato 1 del DPR 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico-alberghiere nell’aria aperta e dei rifugi alpini.

Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività ricettive in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’Interno del 9 aprile 1994, del 6 ottobre 2003 e del 14 luglio 2015.

Viene quindi modificato l’Allegato 1 del DM 3 agosto 2015 e s.m.i., inserendo nella sezione V “Regole tecniche verticali”, il seguente capitolo “V.5 – Attività ricettive turistico-alberghiere”.

In allegato copia del suddetto decreto.

Potrebbe anche interessarti...