Professionisti nel mirino: sanzioni in elenchi pubblici
Novità in arrivo per gli Ordini professionali, chiamati a monitorare i propri iscritti pubblicando annualmente le sanzioni disciplinari e quelle antiriciclaggio a cui i professionisti sono stati sottoposti dalle autorità competenti, nonché quelle eventualmente adottate dall’Ordine stesso nei confronti dei propri iscritti. Gli organismi di autoregolamentazione dovranno anche a segnalare possibili operazioni sospette.
Restano fuori dal perimetro di applicazione delle nuove norme periti, consulenti e chiunque fornisca servizi di contabilità, anche se organizzati in maniera professionale, quindi anche i CAF.
A prevederlo è la bozza del decreto correttivo del dlgs 231/2007 (allegato alla presente) all’esame del Consiglio dei Ministri che recepisce la direttiva 2018/843 (direttiva antiriciclaggio) e apporta le modifiche richieste dall’UE all’Italia con la procedura di infrazione n. 2019/2042 per il non completo recepimento della direttiva UE 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio).
Finora, agli Ordini professionali, l’art. 5, comma 7, del dlgs 231/2007 chiedeva di inviare al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte nell’anno solare precedente, mentre l’art. 14, comma 2, dello stesso decreto chiedeva loro di fornire dati quantitativi e statistici in merito al numero dei soggetti vigilati.
Adesso invece, il decreto correttivo prevede che gli organismi di autoregolamentazione inviino ulteriori dati, più dettagliati, sui propri iscritti. Nello specifico, agli Ordini viene richiesto di inviare, entro il 30 maggio di ogni anno, e di pubblicare, dopo averne dato comunicazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente le seguenti informazioni relative ad eventi dell’anno antecedente:
-numero dei decreti sanzionatori irrogati dal MEF a seguito di contestazioni della Guardia di Finanza sugli iscritti agli albi e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti;
-numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
-numero e tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti (ai sensi del comma 3 e dell’articolo 66, comma 1), a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.
Si allega copia della bozza del decreto correttivo