Tettoie aperte e verande: due Sentenze

Le Tettoie e le verande sono oramai oggetto frequente di contenziosi tra cittadini e uffici tecnici comunali in ambito di prassi urbanistico-edilizia: in tal senso, trasmettiamo due recentissime sentenze del Tar Campania/Salerno (n.976 dell’11 giugno 2019 e n.981 del 12 giugno 2019) relative, appunto, a queste specifiche opere edilizie.

Tettoia aperta su tutti i lati: basta la SCIA

MASSIMA: non serve il permesso di costruire per la parziale copertura di un’area a parcheggio mediante la realizzazione di una tettoia costituita da struttura portante in ferro e legno con sovrastante copertura in lamiera di dimensioni di circa mt. 7,00 x mt. 6,00 con altezza media pari a circa mt. 3,00.

Il Tar Salerno nella sentenza 976/2019 sancisce che:

  • la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con conseguente applicazione, in caso di violazione dell’art. 22 del dpr 380/2001, della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi. In questo caso, è illegittima la più grave sanzione demolitoria, prevista dall’art. 33 e riservata agli interventi di più rilevante impatto urbanistico non assentiti o realizzati in totale difformità;
  • il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e di due superfici verticali contigue presupposto carente quando la costruzione consista in una tettoia in legno aperta su tre lati, rientrante, piuttosto, nel concetto di bene pertinenziale ossia di struttura a servizio di un’altra, sottratta, come tale, al computo del carico urbanistico (T. A. R. Sardegna, Sez. II, 16/01/2015, n. 183);
  • per la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati non è, in linea di principio, richiesto il permesso di costruire, essendo sufficiente la presentazione di una denunzia di inizio attività atteso che le tettoie aperte su tre lati ed addossate ad un edificio principale, se di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono pertinenze dell’edificio cui accedono” (T. A. R. Umbria, Sez. I, 29/01/2014, n. 82).

Veranda: opera non precaria quindi serve il permesso di costruire

Diverso è il caso, esaminato dal Tar Salerno con la sentenza 981/2019, della veranda che corrisponde a opera non precaria perché stabilmente infissa al suolo e tale da determinare, sotto il profilo edilizio, un aumento di volumetria, oltre che di superficie e sagoma; senza permesso, è legittima l’ordinanza di demolizione dell’opera, non essendo configurabile il più mite trattamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 dpr 380/2001 (come invece, era successo con la tettoia dell’altro caso), previsto per la sola ipotesi di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 771/2018; cfr., in tan senso, anche Cons. Stato, sez. VI, n. 306/2017; n. 1893/2018; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1181/2012; TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 3069/2014).

Si allega copia delle Sentenze:

Sentenza 976/2019

Sentenza 981/2019

 

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