IL NOTAIO E’ TENUTO A PROVVEDERE ALL’ISTANZA ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE E AL DOVERE DI CONSIGLIO IN MERITO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI
Il notaio, che nella qualità è tenuto ad adempiere con la diligenza qualificata ex artt. 1176, 2° co., e 2236 c.c., è tenuto al dovere di consiglioanche relativamente all’esistenza e all’applicazione di determinate agevolazioni fiscali e in caso di stipulazione di compravendita immobiliare è tenuto a provvedere direttamente all’istanza per l’attribuzione della rendita catastale ovvero ad inserire la richiesta sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora attribuita, ovvero, laddove non voglia provvedervi direttamente, a rendere di cui edotte le parti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione III Civile, con l’ordinanza del 6 maggio 2020, n. 8497, mediante la quale ha dichiarato il ricorso inammissibile.
In allegato copia Sentenza Corte di Cassazione.