Fabbricati del gruppo catastale D: i coefficienti aggiornati 2020 per IMU e IMPi
I coefficienti da utilizzare per ricavare il valore ai fini dell’Imu e dell’Impi di questi immobili, all’inizio di ogni anno (o dalla data di acquisizione) e fino al momento in cui gli verrà attribuita una rendita. Assumono la veste dell’ufficialità i coefficienti per il calcolo a valore contabile della rendita dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D”, interamente posseduti nell’esercizio dell’impresa e distintamente contabilizzati. L’indice di rivalutazione per il 2020 è riportato, insieme a quelli per gli anni precedenti, nel decreto 10 giugno del Mef, pubblicato il 14 settembre in Gazzetta Ufficiale con l’edizione di serie generale n. 228/2020. Il decreto, i cui contenuti erano già stati resi noti dal Mef in prossimità della scadenza della prima rata dell’Imu e dell’Impi, riporta i coefficienti per il pagamento delle due imposte, come disposto dal comma 746 della legge n. 160/2019, il bilancio di previsione dello Stato per il 2020 e pluriennale per il triennio 2020-2022. La stessa norma specifica che l’Impi, la nuova imposta sulle piattaforme marine galleggianti, istituita con l’articolo 38 del Dl n. 124/2019, il “collegato fiscale” all’ultima manovra di bilancio, sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria su questo tipo di manufatti.In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è tenuto a comunicare tempestivamente al locatario tutti i dati necessari al calcolo. La legge di bilancio dello scorso dicembre con il comma 738 – ricorda Fisco Oggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate – ha abolito la Iuc, Imposta unica comunale, con l’eccezione delle disposizioni relative alla Tasi, la tassa sui rifiuti. L’Impi, invece, si si applica alle strutture emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi, accatastate con il codice D9, che si trovano nelle acque del mare territoriale.
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