Condono edilizio in zona sismica: l’edificio va demolito
Nelle zone sismiche gli abusi edilizi che compromettono la stabilità di un edificio vanno abbattuti, anche se sono stati oggetto di condono, a meno che non si sia in grado di dimostrare il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche e dunque che la sopraelevazione e la struttura sottostante sono idonee a fronteggiare il rischio sismico. A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2115/2018. «In zona sismica, la sopraelevazione irrispettosa della specifica normativa tecnica deve considerarsi di per sé pericolosa e dunque va abbattuta anche se condonata».
Nella sentenza la Corte ricorda altresì i principi generali del diritto di sopraelevazione che spetta al proprietario dell’ultimo piano di un edificio, il quale (art. 1127 codice civile) ha facoltà di costruire sul proprio terrazzo o sul lastrico solare un nuovo piano o una struttura chiusa aumentando così l’altezza dello stabile a patto di essere in regola con le concessioni comunali ed i permessi di costruire prima di edificare la sopraelevazione.
I condomini possono opporsi alla sopraelevazione se:
- le condizioni statiche dell’edificio non la consentono. Limite superabile solo se il proprietario viene autorizzato, con il consenso unanime dei condomini, all’esecuzione delle opere di rafforzamento e consolidamento necessarie a rendere idoneo l’edificio a sopportare il peso della nuova costruzione
- questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio;
- questa diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.
Si allega la Sentenza