CONSIGLIO DI STATO: CONDONO EDILIZIO PER OPERE NON ULTIMATE

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 13/11/2020, n. 7006, si è pronunciato nell’ambito di una fattispecie in cui il ricorrente contestava il provvedimento con il quale era stata respinta la domanda di concessione edilizia per variazioni di prospetto e completamento di opere interne di un fabbricato già interessato da un precedente condono edilizio, ritenuto dal TAR privo di efficacia. Si trattava in particolare della realizzazione di tamponature e di tramezzature interne per le quali il ricorrente invocava l’applicazione dell’art. 43, comma 5, L. 47/1985 che consente, a determinate condizioni, la sanatoria per il completamento delle opere non ultimate.

Il Consiglio di Stato ha precisato che non è condonabile un’opera in parte priva delle tamponature, ovverosia delle pareti laterali costituenti parte integrante della sua struttura. In proposito è stato infatti già affermato che in tema di condono, ai fini dell’ultimazione del fabbricato sono necessarie non solo le tamponature esterne, ma anche l’esistenza di una copertura che ha la funzione di definire le dimensioni dell’intervento realizzato, dal punto di vista della sagoma e del volume mentre, dal punto di vista costruttivo, ha lo scopo di rendere conto della compiutezza della realizzazione stessa. Pertanto il TAR non aveva errato nel ritenere privo di efficacia il condono precedentemente ottenuto.

Con riferimento all’applicabilità dell’art. 43, comma 5, L. 47/1985 – che consente la condonabilità delle opere non ultimate a causa di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità – è stato chiarito che tale disposizione si riferisce all’ipotesi in cui, contestualmente alla richiesta di sanatoria degli abusi commessi, l’interessato abbia necessità di completare funzionalmente le opere interrotte a causa di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali (ad esempio un sequestro o un ordine di sospensione), per tale evenienza legittimando una nozione di “ultimazione” degli abusi più elastica di quella adottata in via ordinaria.
In base a tale norma resta invece esclusa la possibilità che, dopo il rilascio della concessione in sanatoria, il beneficiario di quest’ultima possa vantare una pretesa al rilascio di un ulteriore titolo abilitativo per eseguire altri lavori sul manufatto condonato.Ciò in quanto il suddetto art. 43, comma 5, L. 47/1985 (richiamato anche dall’art. 32, comma 28, D.L. 269/2003) può essere applicato ai soli lavori necessari per assicurare la funzionalità di quanto già costruito e non consente, invece, di integrare le opere con interventi edilizi che diano luogo di per sé a nuove strutture.

Potrebbe anche interessarti...