DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI TUTELATI E NEI CENTRI STORICI: INDICAZIONI DEL MIT

La Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero della pubblica amministrazione fornisce chiarimenti interpretativi relativamente alle modifiche apportate dall’art. 10 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni, convertito L. 11/09/2020, n. 120) al Testo unico edilizia (TUE, D.P.R. 06/06/2001, n. 380), con particolare riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili tutelati o situati nei centri storici che rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d), dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001.

  1. In proposito, la Circolare sottolinea che la lett. d) dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, per meglio assicurare la tutela degli edifici vincolatiai sensi del D. Leg.vo 42/2004, ora esclude che possano qualificarsi come ristrutturazione edilizia gli interventi comportanti una loro demolizione e ricostruzione nei casi in cui ne sia modificata:

– la sagoma (come previsto nella disciplina previgente),
– ma anche i prospetti,
– il sedime
– e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.

Sotto tale profilo, il regime degli edifici in questione si atteggia in modo speculare rispetto a quello degli edifici non vincolati, nel senso che ciò che per questi ultimi ricade nella definizione di ristrutturazione comporta invece per i primi l’applicazione del regime delle nuove costruzioni.

  1. Diversamente, per gli edifici ubicati nelle zone omogenee A di cui al D. Min. LL.PP. 02/04/1968, n. 1444e in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale ed ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici ovvero nelle aree comunque di particolare pregio storico o architettonico, la Circolare precisa che l’equiparazione voluta dal legislatore al regime degli edifici vincolati è solo tendenziale, essendo espressamente “fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici“.

Tale inciso:

– fa innanzitutto salva la validità di eventuali disposizioni di leggi regionali, che consentano, anche per le aree in questione, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione anche con limiti meno stringenti di quelli individuati dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 per gli edifici vincolati ex D. Leg.vo 42/2004;
– consente di ritenere ammissibili anche per gli edifici ubicati in dette zone le variazioni imposte dalla normativa antisismica, energetica, sull’accessibilità etc., ferme restando, come è ovvio, le valutazioni delle Amministrazioni competenti in ordine alla compatibilità degli interventi con il regime eventualmente previsto per i medesimi edifici;
– conferma, altresì, la legittimità delle eventuali previsioni degli strumenti urbanistici (sia generali che attuativi) con cui si consentano, anche per le zone A e assimilate e per i centri storici, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione entro limiti meno stringenti di quelli ordinariamente stabiliti dalla norma primaria in esame (fermi restando in ogni caso gli ulteriori limiti rivenienti da altre norme del TUE).

Si allega la Circolare del Ministero

Circolare del Ministero

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