I SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO
Il cosiddetto “decreto rilancio”, nel tentativo di sostenere il settore edilizio e di invogliare i contribuenti ad effettuare lavori di una certa importanza sui propri immobili, ha aumentato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (termine, quest’ultimo, fissato dalla legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020) per determinati interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico. A questi interventi possono aggiungersi altri interventi minori purché eseguiti contestualmente ai primi che, a determinate condizioni, godranno anch’essi della detrazione maggiorata. Questa misura di particolare favore è comunemente denominata “superbonus”. Il superbonus è disciplinato dagli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 convertito, con modificazioni, in Legge 77/2020 (modificata e integrata dalla legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020) e ha trovato i primi approfondimenti, da parte del fisco, nella guida “Superbonus 110%” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nel mese di luglio 2020 e nelle circolari della stessa Agenzia n. 24/E dell’8 agosto 2020 e n. 30/E del 22 dicembre 2020. A questi documenti si aggiungono:
– il provvedimento n. 283847/2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
– il provvedimento n. 326047 del 12 ottobre 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
– il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 (che attiene ai requisiti tecnici)
– il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 (che attiene ai requisiti per le asseverazioni);
– il “decreto agosto” (DL 104/2020 convertito in legge 126/2020)
– la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020).
Si allega lo studio eseguito dal Consiglio Nazionale del Notariato.