IL VISTO DI CONFORMITÀ Memorandum ad uso dei professionisti.
Il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, introdotto nel nostro sistema tributario dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria. Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all’Agenzia delle entrate. Attraverso l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso:
– garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
– agevolare l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza;
– contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
– semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA;
– contrastare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche.
Il professionista autorizzato al rilascio del visto di conformità deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire garanzia all’Erario e al contribuente, affidatosi alle sue cure, che l’attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia.
Si allega la guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.