L’AGIBILITA’ NON PUO’ ESSERE CONSEGUITA NEL CASO IN CUI L’IMMOBILE NON SIA CONFORME ALLE NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE

“L’illiceità dell’immobile sotto il profilo urbanistico-edilizio non è sanata dal conseguimento della sua agibilità, quand’anche fosse formalmente sopravvenuto”.

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza del 17/05/2021, n. 3836 (allegata alla presente) ha affermato questi importanti principi in tema di agibilità degli edifici, in riforma della sentenza del TAR che aveva annullato il provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di agibilità. Nel caso di specie era stata ravvisata la violazione di una convenzione accessiva ad un piano di recupero in sanatoria, ma il TAR aveva disgiunto i due procedimenti di regolarità urbanistico-edilizia e di agibilità, riconducendo quest’ultima ai soli aspetti igienico-sanitari e aveva ritenuto che le problematiche concernenti il permesso di costruire fossero oggetto di diversa e autonoma valutazione.
La vicenda si svolgeva nella vigenza dell’Art. 25 del D.P.R. 380/2001, ora abrogato dal D. Leg.vo 222/2016 che ha sostituito il certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità.

Sentenza n. 3836 del 17/05/2021

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