Modifica alla legge regionale 27 luglio 2020, n. 20 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale)
A seguito dell’approvazione della LEGGE REGIONALE 03 MAGGIO 2021, N. 7 pubblicata sul B.U.R.L. numero 5 del 05/05/2021 all’Articolo 8 è stata modificata la LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 20 inserendo il comma 1 ter dell’Art 2 di quest’ultima legge che di seguito si riporta:
Articolo 8
(Modifica alla legge regionale 27 luglio 2020, n. 20 (Norme in m ateria di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale))
1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 2 della l.r. 20/2020 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: “1 ter. Qualora i termini contrattuali previsti nella lettera di incarico sottoscritta tra la committenza e il professionista non stabiliscano il pagamento della prestazione alla presentazione dell’istanza, in deroga a quanto previsto dal comma 1 bis, l’istanza è corredata da specifica dichiarazione del professionista in cui sono indicate le motivazioni per cui è omessa la contestuale trasmissione della fattura quietanzata.”.
Si allega B.U.R.L. numero 5 del 05/05/2021 e l’estratto B.U.R.L. numero 5 del 05/05/2021 con l’Articolo 8.