Nessun risarcimento del danno per calamità naturali in caso di immobili abusivi
In base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20312/2019 in materia di risarcimento danni calamità naturali, la Pubblica Amministrazione non è tenuta a risarcire i danni da esondazione subiti dal proprietario di una costruzione realizzata senza titolo edilizio. Il caso in esame riguarda la controversia sorta tra un professionista, proprietario dei locali utilizzati per l’esercizio della sua attività, danneggiati a causa di un’esondazione, e il Comune.
A seguito di un’esondazione di acqua e fango proveniente dalla strada comunale, provocata da una falla presente nelle tubazioni comunali di raccolta dell’acqua piovana, il professionista aveva chiesto un risarcimento all’amministrazione; dal canto suo, il Comune escludeva il diritto al risarcimento dopo aver accertato che il proprietario aveva realizzato l’immobile danneggiato come ampliamento abusivo di un edificio preesistente, ossia senza alcun titolo edilizio.
La Suprema Corte ha chiarito che l’amministrazione comunale è tenuta alla manutenzione degli impianti e all’adozione di accorgimenti per evitare che il deflusso anomalo delle acque possa causare danni ingiusti ai cittadini; tuttavia, la presenza di un abuso edilizio mette in discussione le responsabilità dei soggetti coinvolti.
Tale violazione, continuano i giudici, recide il nesso causale (ex art. 1227 cod.civ.) tra il bene in custodia della PA ed il danno subito dall’interessato, azzerando la responsabilità che grava sulla stessa PA (in forza dell’ art. 2051 cod. civ.).
Nel caso in esame, bisogna tener conto del fatto che l’abuso edilizio commesso dal privato ha consentito, da un parte, la costruzione in prossimità alla strada comunale di vani ad uso abitativo in spregio delle regole tecniche e dell’arte e delle norme edilizie, dall’altra, ha annullato la quota parte di responsabilità cui è tenuto il Comune.
Si allega la Sentenza.