IL RIORDINO DELLA SCIA
Reso noto il Parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto SCIA2
Il Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016, dopo aver approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA1) – poi concretizzatosi nel D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 – ha anche approvato, in via preliminare, un secondo decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (c.d. SCIA2). Nello specifico lo schema di decreto – composto da 6 articoli e da una Tabella A – provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio-assenso o di mera comunicazione, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Su tale schema di decreto, il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere (Parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale, 4 agosto 2016, n. 1784/2016). Secondo il Consiglio di Stato il provvedimento compie una duplice opera di semplificazione: in primo luogo introducendo regimi meno restrittivi in tali materie; in secondo luogo dando attuazione alla concentrazione dei regimi di cui all’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 126 del 2016. Il rapporto tra la Tabella e il testo è regolato dall’art. 2 del presente decreto, il quale stabilisce le corrispondenze tra le previsioni tabellari e la disciplina normativa applicabile, nonché l’applicazione dell’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990 alle ipotesi in cui per lo svolgimento dell’attività siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni. La Tabella effettua una ricognizione della disciplina delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, distinguendo tra SCIA, SCIA unica, comunicazione, autorizzazione ed eventuale silenzio assenso. Il Consiglio di Stato esamina i problemi affrontati e le relative soluzioni proposte e non manca, al contempo, di segnalare:
- alcune questioni che rimangono ancora aperte;
- i margini di ulteriore semplificazione in materia di commercio (in tale materia l’intervento appare ancora piuttosto limitato):
- le materie non contemplate nel decreto, invitando il legislatore a proseguire con i decreti correttivi e integrativi.
Il decreto riguarda solo le materie dell’edilizia, dell’ambiente, del commercio, della pubblica sicurezza (materia, quest’ultima, che però non è oggetto della individuazione dei procedimenti di cui alla Tabella A), mentre la delega copre l’intero ordinamento delle funzioni amministrative.
Si allega Parere Consiglio di Stato