Ristrutturazione edilizia in area a vincolo paesaggistico, ok ad ampliamento e sagoma diversa
Gli immobili tutelati possono essere sottoposti a interventi di ristrutturazione edilizia? E in che misura? La risposta cambia in base al tipo di vincolo che grava sull’immobile. La spiegazione è arrivata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) su sollecitazione di alcuni Comuni, messi in crisi dalle modifiche al concetto di ristrutturazione edilizia, introdotte dal Decreto Semplificazioni del 2020.
La tipologia di vincolo influenza quindi il tipo di lavoro di ristrutturazione che, lo ricordiamo, apre le porte del Superbonus. Per fare maggiore chiarezza e avere un orientamento univoco, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) ha chiesto un ulteriore intervento del Ministero dei beni culturali e delle Regioni.
Ristrutturazione edilizia e semplificazione
Il Decreto Semplificazioni del 2020 (Legge 120/2020) ha modificato il Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) stabilendo che gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, caratteristiche planovolumetriche e tipologiche ed incrementi volumetrici devono essere considerati ristrutturazioni edilizie.
La novità normativa ha creato però delusione per i limiti previsti nelle zone omogenee A o in quelle assimilabili, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico.
La norma prevede un altro limite per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), che devono mantenere la stessa sagoma e volumetria dell’edificio preesistente.
Ristrutturazione edilizia su beni culturali e paesaggistici
I limiti per gli immobili tutelati hanno creato dubbi tra gli operatori, tanto da rendere necessario l’intervento del CSLP.
Con la circolare dello scorso 11 agosto, il CSLP ha sottolineato che il Codice dei Beni culturali e del paesaggio prevede la tutela e la valorizzazione di due tipi di beni: i beni culturali, contenuti nella parte II e i beni paesaggistici, trattati nella parte III.
Si tratta, secondo il CSLP, di beni con caratteri distintivi diversi, cui corrispondono distinte procedure di tutela.
Secondo il CSLP, gli interventi sui beni culturali si qualificano come restauro e non come ristrutturazione edilizia. I lavori devono quindi essere sempre autorizzati dalla Soprintendenza competente per territorio.
Il CSLP ritiene invece che sia consentito intervenire con la demolizione e ricostruzione classificabile come ristrutturazione edilizia sugli immobili tutelati perché inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ma di per sé privi di valore storico, artistico o architettonico intrinseco. Questi interventi, specifica il CSLP, vanno sempre inquadrati all’interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo.
A tal proposito, l’Anci, in una nota del 9 settembre, ha affermato che sarebbe necessario un coinvolgimento del MIBAC e delle Regioni in quanto enti preposti alla tutela dei beni di cui al D.Lgs 42/2004, in modo da assicurare una corretta informazione dei funzionari degli sportelli unici dell’edilizia.
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