RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E PARTECIPATE: SCADENZA 2 LUGLIO 2018

Scade il 2 luglio 2018 il termine per versare l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei terreni edificabili o agricoli al di fuori del regime d’impresa e delle partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati. L’adempimento riguarda sia i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2018 (in questo caso si versa l’intero importo o la prima rata),sia quelli posseduti al:

– 1° gennaio 2017 (in tal caso va versata la seconda rata);

– 1° gennaio 2016 (l’appuntamento è con la terza ed ultima rata).

Il vantaggio di effettuare la rivalutazione è abbastanza ovvio: a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva (attualmente fissata in misura pari all’8% del valore del terreno e/o della partecipazione risultante da apposita perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato) si affrancano, in tutto o in parte, le plusvalenze derivanti dalla cessione di detti beni.

In altre parole, il valore di perizia viene riconosciuto quale nuovo costo o valore fiscale da assumere ai fini del computo della plusvalenza. Affinché, però, l’operazione produca i suoi frutti, evitando, al tempo stesso, di incappare in qualche spiacevole errore, occorre seguire una serie di accortezze e porre in essere alcuni adempimenti.

Chi può effettuare la rivalutazione. Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione le operazioni effettuate nell’ esercizio di attività d’impresa. Pertanto, sia per i terreni che per le partecipazioni, possono fruire dell’agevolazione solo i soggetti che, operando al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, si trovano nella condizione di conseguire redditi diversi (plusvalenze e/o redditi di natura finanziaria). Per le partecipazioni, poi, è irrilevante il regime di tassazione scelto (regime del risparmio amministrato, gestito o della dichiarazione).

Quali adempimenti porre in essere. Al fine di rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni e/o quello delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2018, gli adempimenti da porre in essere, entro il termine del 2 luglio 2018, sono sostanzialmente due:

– far redigere ad un professionista abilitato una perizia di stima;

– versare l’imposta sostitutiva pari al 8% del valore del terreno e/o della partecipazione risultante dalla suddetta perizia.

L’operazione poi va riportata nella dichiarazione dei redditi compilando appositi quadri.

Perizia di stima La perizia di stima deve essere:

– asseverata, a cura dello stesso professionista che l’ha stilata, presso la Cancelleria del Tribunale, un giudice di pace oppure un notaio, entro il 2 luglio 2018;

– conservata a cura del contribuente.

Possono redigere le perizie:

– per le partecipazioni: gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché quelli iscritti nell’ elenco dei revisori contabili;

– per i terreni edificabili e con destinazione agricola: gli iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Da tenere inoltre presente che:

– sono titolati a redigere la perizia anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio;

– è responsabile penalmente il professionista che incorre in colpa grave nella redazione della perizia di stima (art. 64 c.p.c.);

– la perizia di stima, predisposta prima dell’atto di trasferimento, può essere asseverata anche in un momento successivo, purché entro il termine ultimo del 2 luglio 2018 (risoluzione 27 maggio 2015, n. 53/E).

Versamento imposta sostitutiva. L’imposta sostitutiva viene calcolata assumendo quale base imponibile il valore del terreno e/o della partecipazione risultante dalla perizia asseverata di stima ed applicando a detto valore un’aliquota proporzionale pari al 8%.

Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire:

– in un’unica soluzione, entro il 2 luglio 2018; ovvero

– in un massimo di tre rate annuali di pari importo.

In quest’ultimo caso, la scadenza delle rate è:

– 2 luglio 2018;

– 1° luglio 2019 (il 30 giugno 2019 cade di domenica);

– 30 giugno 2020.

Sull’ importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata. Per chi ha effettuato rivalutazioni gli scorsi anni, entro la stessa data del 2 luglio 2018 va versata:

– la seconda rata delle rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2017;

– la terza rata delle rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2016.

Da ricordare che:

– se la prima rata dell’imposta sostitutiva non viene versata entro il termine, la rivalutazione non si considera perfezionata e non è possibile sanare l’omesso versamento tramite l’istituto del ravvedimento operoso; in tal caso è possibile chiedere il rimborso delle somme versate (circolare 24 ottobre 2011 n. 47/E);

– il versamento nei termini dell’intera imposta sostitutiva, ovvero della prima rata, fa sì che la rivalutazione abbia effetto (circolare 18 maggio 2016, n. 20/E); in tal caso, l’omesso versamento nei termini delle rate successive alla prima non inficia la rideterminazione (per la regolarizzazione della seconda e della terza rata, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso).

– il versamento dell’imposta sostitutiva avviene mediante il modello F24, con i seguenti codici tributo:

8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni.

Ad esempio: Si ipotizzi il seguente caso, relativo alla rivalutazione di un terreno posseduto alla data del 1° gennaio 2018:

– valore rideterminato del terreno = 60.000 euro

– imposta sostitutiva complessiva = 60.000 x 8% = 4.800 euro

Se il contribuente decide per le tre rate, verserà:

– 1.600 euro entro il 2 luglio 2018

– 1.648 euro entro il 1° luglio 2019;

– 1.696 euro entro il 30 giugno 2020.

Compilazione della dichiarazione Il contribuente, inoltre, deve compilare la dichiarazione dei redditi (modello Redditi) utilizzando:

– il quadro RM, Sezione X, per la rivalutazione dei terreni;

– il quadro RT, Sezione VII, per la rivalutazione delle partecipazioni.

Per i contribuenti che presentano il modello 730, in aggiunta al modello di dichiarazione devono compilare il previsto riquadro del quadro RT o RM del modello Redditi, unitamente al frontespizio e presentare tale modello Redditi con le relative modalità e rispetto dei termini.

Si allega Fac_simile di Perizia

 

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