Rivalutazione terreni edificabili, agricoli e partecipazioni posseduti alla data del 01/07/2020
Il D.L. Rilancio riapre i termini per i beni posseduti alla data del 01/01/2020. Termine di versamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata annuale) fissato al 30/08/2020, e perizia giurata entro lo stesso termine. Aliquote dell’imposta sostitutiva confermate.
L’art. 144 del D.L. Rilancio riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili (art. 7 della L. 448/2001) e di partecipazioni in società non quotate (art. 5 della L. 448/2001), introdotta dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo (da ultimo con i commi 693 e 694 dell’art. 1 della L. 160/2019).
I contribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno corrispondere una imposta sostitutiva, la cui aliquota sarà pari all’11% sia per i terreni che per le partecipazioni, qualificate e non (sono quindi confermate le aliquote indicate dal comma 694 dell’art. 1 della L. 160/2019). L’aliquota dell’imposta sostitutiva è applicata sul valore dei beni da rivalutare stabilito attraverso una perizia giurata.
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