Sismabonus: se l’edificio è nelle zone 2 e 3 più tempo per l’asseverazione.

Agenzia delle Entrate: l’impresa deve comunque presentare l’asseverazione entro la data di stipula del rogito. Sì al sisma-bonus per gli acquirenti degli immobili, ubicati nelle zone sismiche 2 e 3, demoliti e ricostruiti dall’impresa, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione non è stata presentata insieme alla richiesta del titolo abilitativo. Il via libera è nella risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 196/2020 supportata da una nota del 5 giugno 2020 del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, che pone l’accento sul fatto che l’estensione del beneficio (comma 1-septies, articolo 16, Dl n. 63/2013) alle zone sismiche 2 e 3 è intervenuta nel 2019 (articolo 8, del Dl n. 34/2019) e, quindi, dopo il Dm del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017, con il quale sono state fissate le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

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 Risposta-allinterpello-196-del-2020

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