SUPERAMENTO DELLE TOLLERANZE E VARIAZIONI ESSENZIALI
Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 3666 del 2021, ha specificato che il mero superamento del margine di tolleranza del 2% non è sufficiente per integrare gli estremi della variazione essenziale che ai sensi degli artt. 31 e 32, D.P.R. 380/2001 comporta la demolizione (e che ai sensi dell’art. 34, D.P.R. 380/2001 non consente la fiscalizzazione dell’abuso). Sul punto è stato precisato che la norma sulle tolleranze costruttive (ora art. 34-bis, D.P.R. 380/2001 e, in precedenza, comma 2-ter dell’art. 34) intende stabilire non che ogni violazione eccedente il 2% costituisce difformità totale, ma al contrario che le violazioni contenute entro tale limite sono irrilevanti.
Pertanto, una volta rilevato il superamento del margine di tolleranza, il Comune deve svolgere una verifica in concreto sulle particolarità delle opere abusive, al fine di evidenziare le ragioni per cui l’intervento comporti una variazione essenziale, meritevole di sanzione ripristinatoria.