SUPERBONUS 110%: IN CASO DI FRAZIONAMENTO VALE L’UNITA’ ORIGINARIA

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.523 del 4 Novembre 2020 avente ad oggetto “Accesso al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 in relazione alle spese da sostenere per interventi “trainanti” e “trainati”” precisa che i lavori di ristrutturazione finalizzati a dividere un vecchio fabbricato unifamiliare in due abitazioni funzionalmente indipendenti, potranno beneficiare del Superbonus con il limite di spesa da calcolare sull’unità immobiliare preesistente all’intervento. Inoltre, la presenza dell’impianto di riscaldamento, necessaria per l’accesso al beneficio, può essere comprovata dai tre camini di cui dispone l’abitazione.

Si allega la Risposta 523/2020 Agenzia delle Entrate.

Risposta 523/2020 Agenzia delle Entrate

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