Superbonus e nuova Cila: facciamo chiarezza

Dallo scorso 5 agosto è operativa la nuova Cila, il modulo unico e standard per avviare lavori legati al superbonus. Un ulteriore tassello che, unito all’approvazione della legge di conversione del decreto Semplificazioni (Dl 77/2021), avvenuta lo scorso 28 luglio, dovrebbe quindi offrire un quadro completo e chiaro della normativa, e degli adempimenti burocratici, legati all’agevolazione fiscale. E’ realmente così? La risposta è come sempre: più o meno. Se alcuni dubbi sono stati sicuramente fugati ne restano altrettanti che, perlomeno al momento, portano a delle risposte che restano ‘interpretative’. Cerchiamo di ricapitolare tutte le questioni emerse, focalizzandoci sulle principali.

Il Decreto 77/2021 e la nuova Cila

Il decreto 77/2021 semplifica la disciplina il superbonus stabilendo che, attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) è sufficiente attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione del l’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, rendendo non più necessaria l’attestazione dello Stato legittimo e allo stesso tempo lasciando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità del l’immobile oggetto di intervento.

Data questa premessa, viene da farsi alcune domande. Ad esempio: si può godere del Superbonus anche in presenza di abusi edilizi? Cosa accade nel caso di interventi che comprendono opere di superbonus 110% di cui all’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio ma anche altre che accedono ad altri bonus fiscali? Come dobbiamo comportarci nel caso durante i lavori si effettuino delle varianti? E nel caso ci siano cantieri già aperti senza la nuova CILA-Superbonus 110% occorre ripresentarla?

Quali sono i confini dell’utilizzo della nuova Cila?

Iniziamo cercando di comprendere i confini della nuova Cilas. La risposta su questo fronte è piuttosto chiara: le misure di semplificazione non potranno essere applicate agli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione integrale. In caso di immobili assoggettati a vincolo in base al Dlgs 42/04, resta ferma la necessità di acquisire l’assenso del completante.

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