Superbonus per la ricostruzione di due unità collabenti, tetto a 96.000 euro
Qual è il tetto di spesa del superbonus per un intervento di demolizione e ricostruzione, con efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, di un edificio pericolante composto da due unità e sprovvisto di Attestato di Prestazione Energetica (APE)?
A questa domanda ha risposto l’Agenzia con la Risposta 59 del 31 gennaio 2022.
Il quesito è stato posto dal proprietario di un fabbricato collabente di categoria F/2 composto da due unità immobiliari, una posta al primo piano e dotata di impianto di riscaldamento (focolaio a legna) e l’altra, pertinenziale, al piano terra e non riscaldata, che intende demolirlo e ricostruirlo, con incremento volumetrico, per realizzare due immobili residenziali.
In merito ai lavori da eseguire, il proprietario chiede quale sia il limite di spesa detraibile (192.000 euro, cioè 96.000 euro per ciascuna delle due unità collabenti F/2, oppure 96.000 euro?) e se l’agevolazione vale anche per la realizzazione dell’impianto elettrico ed idraulico, dell’impianto di smaltimento reflui e dell’impianto di adduzione d’acqua, per il recupero delle acque piovane e loro riutilizzo per le cassette di scarico dei bagni.
E chiede se il miglioramento sismico, essendo lavoro trainante, gli consenta di fruire della detrazione anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo.
Agenzia delle Entrate: tetto di spesa, fotovoltaico, APE
In primo luogo, l’Agenzia ricorda che, per avere diritto al superbonus sui lavori di riqualificazione energetica, è necessario che gli edifici siano dotati di impianti di riscaldamento funzionante o riattivabile, condizione richiesta anche per gli edifici collabenti, nei quali il riscaldamento non funziona.
Per quanto riguarda le spese ammissibili, viene ricordato che, nel caso di lavori finalizzati all’accorpamento di più unità, vanno considerate quelle censite al catasto all’inizio dei lavori e non a intervento ultimato. Di conseguenza, il limite massimo di spesa ammesso in detrazione, da riferirsi alla casa e alla pertinenza unitariamente considerate, sarà pari a 96mila euro.
Il superbonus spetta anche per i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti, purché i lavori siano strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato. L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato.
La detrazione spetta anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo proprio perché, nel caso in cui, contestualmente a un intervento ‘trainante’ antisismico, sia installato un impianto solare fotovoltaico, il limite massimo di spesa ammesso al superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.
Resta ferma la regola secondo cui, rientrando l’intervento antisismico nella ‘ristrutturazione edilizia’ (articolo 3, comma 1, lett. d), Dpr 380/2001), il tetto di spesa per l’impianto fotovoltaico è fissato a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale (come previsto dal comma 5 dell’art. 119 del Decreto Rilancio).
Inoltre, l’Agenzia ricorda che, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ‘ristrutturazione edilizia’, il superbonus per interventi trainanti e trainati di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam. In tal caso, il contribuente deve distinguere le fatture prima e dopo i lavori; tale limitazione non si applica, invece, agli interventi antisismici ammessi al superbonus.
Considerato, inoltre, che per la detrazione del 110% gli interventi trainati e trainanti di efficienza energetica devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche o, ove non possibile, il conseguimento di quella più alta da dimostrare tramite APE ante e post-intervento, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, l’APE convenzionale post-operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale.
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