BENEFICI ” PRIMA CASA “
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio si è pronunciata su un appello proposto da un contribuente a cui, in primo grado, erano stati negati i benefici fiscali previsti per la “prima casa” in quanto, avendone acquisito la proprietà per usucapione, aveva omesso di richiedere l’applicazione di tali benefici al momento della introduzione del giudizio. I giudici romani, ribaltando la sentenza della CTP, sostengono, avvalendosi di quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 5, n. 3863/2009; Cass. Sez. 5, n. 2261/2014), che le agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa trovino applicazione anche nell’ipotesi in cui il trasferimento della proprietà dell’immobile avvenga per usucapione e che, ai fini del godimento di tali benefici, è necessario che la richiesta sia effettuata prima della registrazione della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. Nel caso in esame, infatti, il contribuente aveva correttamente fatto richiesta di godere dei benefici “prima casa” proponendoli all’interno della domanda di registrazione della sentenza.