CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Il contributo di costruzione va pagato ogni volta che un intervento comporta una trasformazione edilizia, a prescindere dal fatto che sia effettivamente realizzata l’opera edilizia. La decisione è del Consiglio di Stato, che con la sentenza 2915/2016 ha spiegato la differenza tra costi di costruzione e oneri di urbanizzazione e il significato di trasformazione edilizia.

Gli oneri di urbanizzazione servono a compensare la collettività per i maggiori oneri causati dall’attività edificatoria. Si dividono in oneri di urbanizzazione primaria (relativi alla realizzazione di strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato) e secondaria (relativi alla realizzazione di asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo, strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie).

Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti sia per le nuove costruzioni sia nei casi di interventi su edifici esistenti, come ristrutturazioni e cambi di destinazione d’uso.

I contributi di costruzione costituiscono una compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi.

Secondo i giudici, l’incremento di valore non si verifica solo se vengono realizzati dei manufatti edilizi. Il costo di costruzione deve quindi essere pagato in tutti i casi in cui si verifica una trasformazione edilizia, come ad esempio il rimodellamento del terreno che porta allo sfruttamento economico del territorio.

Si allega la sentenza.

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