Agevolazioni prima casa, valgono anche per il lastrico solare?

Il lastrico solare può essere considerato pertinenza dell’abitazione principale e per il suo acquisto si possono pagare le imposte agevolate.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 22561/2021. La pronuncia è destinata a far discutere perché si pone in contrasto con una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia ritiene infatti che le pertinenze siano tali solo in base alla classificazione catastale, mentre la Cassazione ha una visione più ampia.
Lastrico solare e agevolazioni prima casa, il fatto

I giudici si sono pronunciati sul contenzioso sorto tra l’Agenzia dell’Entrate e l’acquirente di un’abitazione, di un garage e del lastrico solare posto sopra il garage.

Sull’acquisto era stata pagata l’imposta di registro al 2% perché l’abitazione sarebbe stata destinata a prima casa dell’acquirente, mentre gli altri due immobili erano stati considerati pertinenze dell’abitazione.

L’Agenzia delle Entrate ha però inviato un avviso, sostenendo che sul lastrico solare si dovesse pagare l’imposta ordinaria. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, spiegando che le pertinenze sono solo i box, i garage e gli immobili classificati nelle categorie C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro) e C7 (Tettoie chiuse od aperte). Secondo la Commissione Tributaria Regionale, il lastrico solare, classificato in categoria F5, doveva ritenersi escluso dalle agevolazioni.

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