Superbonus 110% e categorie catastali: quali edifici possono accedere

Le unità immobiliari che possono accedere al Superbonus 110% sono quelle accatastate come A/2-3-4-5-6-7-11, cui si aggiungono quelle in F/2 e F/4, quelle in B/1, B/2 e D/4 (ma solo a patto che i beneficiari dell’incentivo svolgano attività assistenziali o di tipo sociosanitario) e tutte le unità che rientreranno nelle categorie A/2-3-4-5-6-7-11 a fine lavori.

ANFIT (Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy) ha realizzato una breve analisi dedicata al rapporto tra il Superbonus e le categorie catastali “appropriate”.

Il campo di applicazione di tale strumento, in termini di tipologia di edificio, è stato definito e puntualizzato attraverso diversi documenti:

– Articolo 119 del DL 34/2020, convertito attraverso la Legge 77/2020;

– Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate;

– Decreto Agosto 2020 con aggiunta del comma 15-bis al suddetto articolo 119;

– Decreto “Semplificazioni Bis” 2021 con aggiunta del comma 10-bis al suddetto articolo 119;

– Svariate Risposte e Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

L’articolo 119, nella sua versione iniziale, non poneva limitazioni in base alle categorie catastali, ma si concentrava solo su paletti relativi a chi poteva ottenere l’incentivo.

Questa impostazione è stata poi modificata dalla Circolare 24/E, che ha introdotto il criterio della destinazione residenziale. Ciò ha ristretto il teorico campo di applicazione iniziale, escludendo uffici (A/10), negozi (C/1), magazzini (C/2), etc..

Il Decreto Agosto 2020 ha poi modificato la precedente formulazione del suddetto articolo 119, introducendo l’esclusione esplicita delle unità immobiliari accatastate come A1, A8 e A9 (con gli edifici appartenenti a quest’ultima categoria che rimangono oggetto di incentivo nel caso in cui siano aperti al pubblico), fatta salva la situazione in cui esse si trovino in ambito condominiale. In quel caso gli interventi sulle parti comuni relative anche a tali immobili rientrano nel campo di applicazione del bonus, mentre restano comunque sempre esclusi gli eventuali interventi “trainati” effettuati sulla singola unità immobiliare accatastata A1, A8 e A9.

Il “Decreto Semplificazioni Bis” 2021 ha ulteriormente modificato il paniere delle categorie catastali ammesse al Superbonus110% inserendo anche le unità accatastate B/1, B/2 e D/4, ma solo a patto che i beneficiari dell’incentivo svolgano attività assistenziali o di tipo sociosanitario.

Infine, le varie Risposte e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno affrontato numerosissimi casi specifici.

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