Superbonus 110%, i limiti per i proprietari
L’Agenzia delle Entrate spiega quando il numero di unità immobiliari possedute o la destinazione può far perdere la detrazione fiscale maggiorata. Chi possiede una o più unità immobiliari, ed intende riqualificarle dal punto di vista energetico o antisismico usufruendo del Superbonus 110%, può andare incontro ad alcuni limiti. Paletti che dipendono dagli interventi realizzati, dall’unità immobiliare e dalla sua destinazione d’uso.
Si tratta di dubbi di ordine pratico cui l’Agenzia delle Entrate sta fornendo una serie di risposte. L’ultima, data ad un contribuente su Fisco Oggi, riguarda il numero massimo degli immobili per cui è possibile richiedere il Superbonus. Ma da quando la nuova detrazione ha fatto la sua comparsa, sono state formulate risposte anche in merito agli immobili utilizzati come studi professionali e alla partecipazione alle spese per i lavori sulle parti comuni. L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i lavori realizzati su un massimo di due unità immobiliari.
Questo limite scatta solo se l’intervento agevolato con il Superbonus riguarda la singola unità immobiliare, ma non va considerato per i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali. In questo caso, se un condominio delibera gli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni, il condomino che possiede tre o più appartamenti può ottenere il Superbonus per le quote a lui spettanti.
È bene ricordare che negli edifici plurifamiliari c’è un altro vincolo da considerare. Per ottenere il Superbonus 110%, devono esserci più proprietari e l’edificio deve essersi costituito in condominio. Diversamente, cioè se l’edificio plurifamiliare ha un unico proprietario, non si ha diritto al Superbonus. Si tratta di un limite che non piace ai contribuenti e che potrebbe essere rimosso con un prossimo intervento legislativo.
Per consultare l’articolo completo cliccare il seguente LINK.